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Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Atti generali

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'A.C. AGRIGENTO 2023-2025

Strutture organizzative associate: AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO
Data emissione: 31-10-2022
Numero: 2

IL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA DISPOSIZIONI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 COMMI 2 E 2BIS, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 101, CONVERTITO CON LEGGE 30 OTTOBRE 2013 N. 125, PER L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DELL'ENTE AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DI CUI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

IL REGOLAMENTO RECEPISCE I SUDDETTI PRINCIPI GENERALI TENENDO CONTO DELLE PECULIARITA E DELLA NATURA ASSOCIATIVA DELL'A.C. NEI CONFRONTI DEL QUALE NON RISULTANO DIRETTAMENTE APPLICABILI IN CONFORMITA AL DISPOSTO DEL CITATO ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 101/2013, COME INTEGRATO DALL'ART. 50 COMMA 3 BIS DEL D.L. 124/2019 CONVERTITO CON LEGGE N. 157/2019 ED IN QUANTO NON A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, LE SPECIFICHE E PUNTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE ESPRESSAMENTE RIVOLTE AI SOLI ORGANISMI ED ALLE AMMINISTRAZIONI RICOMPRESI NEL CONTO CONSOLIDATO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ELENCHI PREDISPOSTI DALL'ISTAT AI SENSI DELL'ART. 1, COMA 3 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Allegati

Allegato: Scan_2022_10_31_19_56_19_307.pdf (Pubblicato il 31/10/2022 - Aggiornato il 31/10/2022 - 130 kb - pdf) File con estensione pdf
Contenuto creato il 31-10-2022 aggiornato al 31-10-2022
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