Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchèle modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97. 

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tipologie di procedimento

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Responsabile di procedimento: giuseppina danile
Responsabile di provvedimento: Danile Giuseppina

Uffici responsabili

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Descrizione

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto trasparenza), riaffermando il principio generale di  trasparenza  “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed integrando la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” con l’ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.

La vigente normativa prevede tre differenti modalità di accesso:

  • accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
  • accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
  • accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

Accesso documentale
Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
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Accesso civico semplice
Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.
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Accesso civico generalizzato
Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. 97/2016, in analogia con il Freedom of Information Act (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.
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Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato
In attuazione della Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del novellato Decreto trasparenza, l’Ente ha adottato il Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, che disciplina i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l’esercizio delle suddette tipologie di accesso. (Adozione: Delibera del Consiglio Direttivo del 3 Agosto 2022).

Registro degli accessi
La succitata Delibera ANAC prevede l'istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l'elenco delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, con l’indicazione dell’oggetto, delle date di presentazione e di decisione.
L'Ente provvederà semestralmente all’aggiornamento del Registro.

Registro degli accessi

Il Direttore  Giuseppina Danile  è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club di Agrigento

Riferimenti:​

  • posta elettronica: direzione@agrigento.aci.it
  • posta elettronica certificata: automobileclubagrigento@pec.aci.it

Chi contattare

Personale da contattare: Danile Giuseppina
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: entro 30 gg
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Il Portale Amministrazione Trasparente dell'Automobile Club è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT. CREDITI